Condizioni generali di contratto
B2B: valide per i contratti con imprenditori (§ 14 BGB)
Versione: 01/08/2026
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Für Montageleistungen feuerfester Werkstoffe gelten ergänzend die gesonderten „AGB für Montageleistungen feuerfester Werkstoffe" (siehe unten). Beide Dokumente stehen oben als PDF zum Download bereit und werden im Einzelfall Vertragsbestandteil.
Avvertenza: le presenti condizioni generali di contratto sono redatte in originale in lingua tedesca. Le traduzioni hanno carattere esclusivamente informativo: giuridicamente vincolante è la versione tedesca.
Premessa: le presenti condizioni generali di contratto (di seguito «CGC») si applicano esclusivamente ai contratti tra SBS Refractory Service GmbH (di seguito «SBS») e imprenditori ai sensi del § 14 BGB (Bürgerliches Gesetzbuch, il codice civile tedesco) (di seguito «Cliente»). È esclusa l’applicazione nei confronti dei consumatori (§ 13 BGB). Eventuali condizioni generali di acquisto del Cliente difformi, contrastanti o integrative non diventano parte del contratto, salvo che SBS ne accetti espressamente per iscritto la validità.
§ 1 Ambito di applicazione e conclusione del contratto
- Le presenti CGC disciplinano sia la vendita e la fornitura di merci sia l’esecuzione di prestazioni di riparazione e montaggio, in particolare prestazioni di montaggio di materiali refrattari, salvo diverso accordo espresso in forma scritta.
- Gli ordini del Cliente costituiscono una proposta a SBS per la conclusione di un contratto. Una conferma di ricezione dell’ordine inviata da SBS non costituisce accettazione.
- Il contratto si perfeziona soltanto con la conferma d’ordine scritta di SBS oppure con la consegna o l’inizio della prestazione.
- Nei confronti degli imprenditori le offerte di SBS sono di norma senza impegno, salvo che siano espressamente indicate come vincolanti.
§ 2 Consegna e passaggio del rischio
- Salvo diverso accordo, le consegne avvengono franco magazzino all’indirizzo in Germania indicato dal Cliente.
- Se il Cliente è un imprenditore, il rischio di perimento o deterioramento fortuito passa al Cliente al momento della consegna allo spedizioniere o al vettore; in caso di ritiro, al momento della comunicazione che la merce è pronta per la spedizione.
- I termini di consegna e di esecuzione sono vincolanti solo se confermati per iscritto; in caso contrario si intendono non vincolanti.
- In caso di forza maggiore e di eventi imprevedibili non imputabili a SBS (ad es. vertenze sindacali, provvedimenti delle autorità, difficoltà di approvvigionamento, ritardi di consegna dei subfornitori), i termini vincolanti sono prorogati in misura adeguata.
§ 3 Prezzi, condizioni di pagamento e riserva di proprietà
- Salvo diversa indicazione, tutti i prezzi si intendono in EUR, al netto di imballaggio e spedizione e oltre all’imposta sul valore aggiunto di legge.
- I pagamenti sono esigibili immediatamente e senza detrazioni al ricevimento della fattura, salvo che siano stati concordati per iscritto o indicati in fattura termini di pagamento diversi. Al conferimento dell’incarico SBS può richiedere un anticipo adeguato.
- La merce consegnata resta di proprietà di SBS fino al completo pagamento di tutti i crediti spettanti a SBS (merce in riserva di proprietà).
- Il Cliente imprenditore è autorizzato a rivendere la merce in riserva di proprietà nel normale svolgimento della propria attività, a condizione che sia garantito che il pagamento avvenga a favore di SBS e che la proprietà passi al terzo solo dopo il completo pagamento.
- L’eventuale lavorazione o trasformazione della merce in riserva di proprietà da parte del Cliente avviene in nome e nell’interesse di SBS. In caso di pignoramenti, sequestri o altri atti di disposizione da parte di terzi, il Cliente deve informare SBS senza indugio.
- Il Cliente cede fin d’ora a SBS, a titolo di garanzia e per l’intero importo, i crediti derivanti dalla rivendita della merce in riserva di proprietà, compresi tutti i diritti accessori; SBS accetta la cessione. Fino a revoca e finché non sussiste un ritardo nei pagamenti, il Cliente è autorizzato a riscuotere i crediti ceduti, senza tuttavia poterne disporre in altro modo (in particolare mediante ulteriore cessione).
- Su richiesta, il Cliente deve comunicare la cessione al rispettivo acquirente e fornire a SBS i documenti e le informazioni necessari per far valere i propri diritti. Su richiesta del Cliente, SBS svincolerà, a propria scelta, le garanzie a essa spettanti nella misura in cui il loro valore realizzabile superi di oltre il 20 % i crediti da garantire.
§ 4 Validità dell’offerta e variazione del prezzo in caso di accettazione tardiva dell’ordine
- Carattere vincolante del termine di validità dell’offerta. Ogni offerta elaborata da SBS Refractory Service GmbH contiene un termine di validità espressamente indicato, entro il quale il committente può accettarla. Decorso tale termine, l’offerta perde automaticamente il carattere vincolante, salvo proroga scritta da parte di SBS Refractory Service GmbH.
- Accettazione tardiva dell’ordine. Se l’accettazione o l’ordine del committente perviene solo dopo la scadenza del termine indicato nell’offerta, SBS Refractory Service GmbH non è tenuta a eseguire l’incarico alle condizioni originariamente offerte. In tal caso SBS Refractory Service GmbH si riserva il diritto di riconfermare l’offerta, tenendo conto delle mutate condizioni, in particolare dei costi di pianificazione, di materiale e di personale, con una maggiorazione di prezzo fino al 10 %.
- Motivazione legata alla pianificazione. SBS Refractory Service GmbH pianifica gli interventi di montaggio sulla base di una programmazione anticipata a blocchi. Hanno la precedenza gli incarichi accettati entro il termine di validità dell’offerta. Un’accettazione tardiva può rendere necessaria una nuova pianificazione o una riorganizzazione dei blocchi di montaggio esistenti. Il maggiore onere che ne deriva, in particolare per la programmazione del personale, la disponibilità dei materiali e l’organizzazione delle date, giustifica la maggiorazione dell’offerta che ci riserviamo.
- Avvertenza per garantire prezzo e data. Si informa espressamente il committente che è necessaria un’accettazione tempestiva entro il termine di validità dell’offerta per garantire sia il prezzo offerto sia il periodo di esecuzione pianificato.
§ 5 Oggetto della prestazione e montaggio (materiali refrattari)
- SBS esegue le prestazioni di montaggio secondo l’oggetto della prestazione definito nell’offerta. Modifiche o ampliamenti richiedono un accordo scritto.
- La garanzia per le prestazioni di montaggio è limitata all’esecuzione a regola d’arte. Le caratteristiche dei materiali, la durata e la funzionalità dei materiali refrattari impiegati non sono oggetto della garanzia, salvo che SBS abbia fornito essa stessa i materiali e ne abbia espressamente garantito determinate caratteristiche.
- Si configurano prestazioni aggiuntive in particolare in caso di: modifiche dell’oggetto della prestazione su richiesta del Cliente, fabbisogno aggiuntivo di materiale, trasporti speciali, condizioni locali difficili, tempi di attesa imputabili al Cliente, lavori al di fuori del normale orario di lavoro o in condizioni difficili (ad es. con l’impianto industriale in esercizio). Le prestazioni aggiuntive sono fatturate secondo le tariffe di volta in volta vigenti.
- Le prestazioni aggiuntive sono documentate mediante rapporti di montaggio o attestazioni delle prestazioni. In assenza di contestazione scritta del Cliente entro 7 giorni di calendario dal ricevimento, esse si intendono riconosciute.
- Se l’andamento del progetto lo richiede (ad es. modifiche impreviste o ulteriori richieste del Cliente), può rendersi necessaria una visita in loco del capoprogetto; per essa viene addebitato un importo forfettario di 1.200 € netti al giorno.
- Le modifiche di data a breve termine da parte del Cliente devono essere comunicate a SBS per iscritto (e-mail) o per telefono al più tardi 3 giorni di calendario prima dell’inizio previsto del montaggio. Se una modifica a breve termine comporta uno slittamento di almeno un giorno, SBS può addebitare un forfait supplementare fino a 2.000 € netti, in particolare per progetti con almeno 3 persone per almeno 4 giorni lavorativi consecutivi, nei quali si generano notevoli costi di pianificazione e programmazione.
- Se nel corso del montaggio si genera un fabbisogno aggiuntivo di materiale non concordato, SBS può addebitare costi di trasporto fino a 1.000 € netti, in particolare per trasporti speciali necessari con breve preavviso.
- Se con il committente o con l’utilizzatore (nell’ambito della somministrazione di lavoro) sono stati concordati prezzi di fatturazione specifici, questi si applicano agli interventi programmati (con un preavviso di almeno 2 settimane). Per gli interventi a breve termine (intervallo tra il conferimento dell’incarico e l’inizio del progetto inferiore a 2 settimane) si applicano i prezzi di fatturazione generali.
§ 6 Garanzia e diritti in caso di vizi (merci e prestazioni)
- Si applicano i diritti di legge in caso di vizi, con le seguenti modifiche per i rapporti B2B.
- Per le forniture di merci a imprenditori il termine di prescrizione dei diritti derivanti da vizi è di 12 mesi dalla consegna. Si applica il § 377 HGB (Handelsgesetzbuch, il codice di commercio tedesco: obbligo di ispezione e di denuncia dei vizi). Nell’ambito dell’adempimento successivo, SBS decide la modalità dello stesso. In caso di fornitura sostitutiva non sono compresi i costi di smontaggio e di installazione, salvo norme imperative contrarie.
- Per le prestazioni di montaggio il termine di prescrizione dei diritti derivanti da vizi è di 12 mesi dal collaudo. La garanzia è limitata all’esecuzione a regola d’arte (cfr. § 5, comma 2).
- Se il Cliente, senza il consenso di SBS, esegue in modo non corretto lavori di ripristino o di montaggio in proprio o tramite terzi, la responsabilità di SBS per tali lavori viene meno. Lo stesso vale se, su richiesta del Cliente, non viene effettuata la sostituzione di parti che necessitano di essere rinnovate.
§ 7 Responsabilità
- Sono escluse le pretese di risarcimento del danno del Cliente. Ciò non vale per la responsabilità prevista da norme di legge imperative (ad es. la legge tedesca sulla responsabilità per danno da prodotti, Produkthaftungsgesetz), in caso di dolo o colpa grave, per lesioni alla vita, all’integrità fisica o alla salute oppure in caso di violazione di obblighi contrattuali essenziali (obblighi cardinali).
- In caso di violazione per colpa lieve di obblighi contrattuali essenziali, la responsabilità è limitata al danno tipico del contratto e prevedibile.
- Nella misura consentita dalla legge, sono esclusi i danni indiretti e consequenziali (in particolare perdite di produzione, mancato utilizzo o lucro cessante).
- Le disposizioni che precedono non si applicano ai lavori che SBS esegue nell’ambito di diritti del Cliente derivanti da vizi già esistenti.
- Qualora il committente richieda l’eliminazione dei vizi ai sensi del BGB, deve essere concesso un termine adeguato.
- I danni consequenziali o l’eliminazione dei vizi da parte di altri fornitori di servizi non possono superare il valore originario dell’incarico.
§ 8 Costi, preventivi e fatturazione
- Se al momento della conclusione del contratto non è indicato il prezzo presumibile, il Cliente può fissare dei limiti di costo.
- I preventivi vincolanti vengono elaborati solo su espressa richiesta e sono vincolanti solo se rilasciati per iscritto e indicati come vincolanti.
- Per le prestazioni necessarie all’elaborazione di un preventivo SBS può richiedere un compenso, qualora la riparazione non venga eseguita o le prestazioni non siano utilizzabili.
- Se durante la riparazione emerge che i costi presumibili superano in misura considerevole quelli stimati a titolo non vincolante e non sono in un rapporto economicamente ragionevole con il valore attuale del bene, SBS ne informa senza indugio il Cliente. Lo stesso vale per i vizi riscontrati solo nel corso dei lavori e non compresi nell’incarico originario.
- Se una riparazione viene interrotta per motivi non imputabili a SBS, il bene viene riportato allo stato originario solo su espressa richiesta del Cliente e dietro rimborso dei costi che ne derivano.
- In fattura vengono indicati separatamente parti, materiali e prestazioni speciali, nonché i costi di manodopera, di viaggio e di trasporto. In caso di esecuzione sulla base di un preventivo vincolante è sufficiente un riferimento a quest’ultimo; eventuali scostamenti nell’oggetto della prestazione devono essere indicati separatamente.
§ 9 Collaudo delle prestazioni di riparazione e montaggio
- Il Cliente è tenuto al collaudo non appena gli è stata comunicata l’ultimazione; il collaudo non può essere rifiutato a causa di vizi non essenziali.
- Se il Cliente è in mora con il collaudo, questo si considera avvenuto decorsi 5 giorni lavorativi dalla comunicazione di ultimazione. Se il Cliente mette in uso l’impianto senza collaudo, questo si considera avvenuto al più tardi decorsi 6 giorni lavorativi dall’inizio dell’utilizzo. I vizi riconoscibili devono essere fatti valere entro i termini indicati.
§ 10 Obblighi di cooperazione del Cliente
- Il Cliente deve provvedere a condizioni di lavoro e di sicurezza adeguate nel luogo della riparazione o del montaggio.
- Il Cliente mette a disposizione a proprie spese l’energia necessaria, compresi gli allacciamenti, fornisce materiali e materiali di consumo ed esegue tutte le operazioni necessarie per le prove.
- Se il Cliente non adempie ai propri obblighi di cooperazione, SBS ha il diritto, ma non l’obbligo, di eseguire le relative operazioni in sua vece e a sue spese.
§ 11 Termini di esecuzione per riparazione e montaggio
- Le indicazioni sui termini di riparazione e montaggio si basano su stime e non sono vincolanti, salvo che siano espressamente confermate per iscritto come vincolanti.
- In caso di impedimenti operativi imprevedibili (ad es. sospensioni del lavoro, difficoltà di approvvigionamento, ritardi di consegna dei subfornitori), provvedimenti delle autorità, forza maggiore o vertenze sindacali, anche i termini vincolanti sono prorogati in misura adeguata.
§ 12 Diritto di pegno esteso
- Per i crediti derivanti dal rispettivo contratto d’opera, SBS gode di un diritto di pegno sull’oggetto della riparazione o del montaggio entrato in suo possesso in virtù del contratto.
- Il diritto di pegno può essere fatto valere anche per crediti derivanti da lavori precedenti, forniture di ricambi e altre prestazioni, nella misura in cui siano connessi all’oggetto dell’incarico. Per le altre pretese derivanti dal rapporto commerciale il diritto di pegno vale solo se tali pretese sono incontestate o accertate con sentenza passata in giudicato.
§ 13 Recesso e cessazione
- Se il Cliente recede dal contratto, è tenuto a pagare i lavori eseguiti e i costi sostenuti fino a quel momento, comprese le spese per i ricambi ordinati e già acquistati.
§ 14 Protezione dei dati
- SBS tratta i dati personali del Cliente ai fini dell’esecuzione del contratto nel rispetto delle norme vigenti in materia di protezione dei dati. Ulteriori informazioni (categorie, finalità, basi giuridiche, durata di conservazione, diritti degli interessati) sono contenute nell’informativa sulla privacy consultabile all’indirizzo sbs-rs.de/datenschutz .
§ 15 Disposizioni finali
- Modifiche e integrazioni delle presenti CGC richiedono la forma scritta. Ciò vale anche per la rinuncia al requisito della forma scritta.
- Qualora singole disposizioni delle presenti CGC siano o diventino in tutto o in parte inefficaci, resta impregiudicata l’efficacia delle restanti disposizioni. In luogo della disposizione inefficace si applica la disciplina di legge.
- Se il Cliente è un commerciante (Kaufmann ai sensi dell’HGB), una persona giuridica di diritto pubblico o un patrimonio separato di diritto pubblico, il foro competente esclusivo è quello della sede di SBS. Si applica esclusivamente il diritto tedesco, con esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci (CISG).
Condizioni generali per le prestazioni di montaggio di materiali refrattari
Per il montaggio di materiali refrattari si applicano, a integrazione delle condizioni generali di contratto che precedono, le seguenti condizioni speciali. In caso di contrasto, le presenti condizioni speciali di montaggio prevalgono sulle disposizioni generali limitatamente alla prestazione di montaggio.
§ 1 Ambito di applicazione
Le presenti condizioni generali si applicano a tutti i contratti relativi al montaggio di materiali refrattari tra l’appaltatore e il committente, salvo diverso accordo espresso in forma scritta. A titolo integrativo si applicano le disposizioni del BGB. Eventuali condizioni di acquisto del committente non trovano applicazione.
§ 2 Oggetto della prestazione e garanzia
- L’appaltatore esegue il montaggio dei materiali refrattari secondo l’oggetto della prestazione definito nell’offerta.
- Per la prestazione di montaggio in sé viene prestata una garanzia di dodici (12) mesi dal collaudo. La garanzia è limitata esclusivamente all’esecuzione a regola d’arte del montaggio.
- È esclusa qualsiasi pretesa relativa ai materiali forniti. L’appaltatore non assume alcuna responsabilità per le caratteristiche, la durata o la funzionalità dei materiali refrattari impiegati.
- Sono esclusi dalla presente garanzia i danni consequenziali e indiretti nonché eventuali oneri successivi. Un’eventuale responsabilità è disciplinata esclusivamente dalle disposizioni di legge relative alla prestazione di montaggio.
§ 3 Prestazioni aggiuntive e maggiori oneri
- Le prestazioni che eccedono l’oggetto concordato contrattualmente si considerano prestazioni aggiuntive e sono fatturate separatamente secondo le tariffe dell’appaltatore di volta in volta vigenti.
- Si possono configurare prestazioni aggiuntive in particolare in caso di: modifiche o ampliamenti dell’oggetto della prestazione su richiesta del committente,
- fabbisogno aggiuntivo di materiale o trasporti speciali,
- condizioni locali difficili,
- tempi di attesa non imputabili all’appaltatore,
- prestazioni al di fuori del normale orario di lavoro o in condizioni difficili (ad es. con l’impianto industriale in esercizio).
- Le prestazioni aggiuntive sono documentate mediante rapporti di montaggio o attestazioni delle prestazioni. In assenza di contestazione scritta entro 7 giorni di calendario, esse si intendono riconosciute.
§ 4 Trasporti speciali in caso di fabbisogno aggiuntivo di materiale
Qualora nel corso del montaggio si generi un fabbisogno aggiuntivo di materiale eccedente la misura concordata contrattualmente, l’appaltatore si riserva il diritto di fatturare costi di trasporto aggiuntivi fino a 1.000 € netti. Ciò vale in particolare per i trasporti speciali necessari con breve preavviso. Con il conferimento dell’incarico il committente accetta la presente disposizione.
§ 5 Visite del capoprogetto in caso di maggiori oneri non programmati
Se a causa di modifiche impreviste dell’entità del montaggio o di ulteriori richieste del cliente è necessaria una visita in loco del capoprogetto, viene addebitato un importo forfettario di 1.200 € netti al giorno. La presente disposizione si applica in particolare in caso di scostamento considerevole dal volume di montaggio originariamente concordato.
§ 6 Modifiche di data a breve termine da parte del committente
- Le modifiche di data da parte del committente devono essere comunicate per iscritto via e-mail o per telefono al più tardi tre (3) giorni di calendario prima dell’inizio previsto del montaggio.
- Se tale modifica viene comunicata con breve preavviso e richiede uno slittamento dell’inizio del montaggio di almeno un giorno, l’appaltatore può addebitare a tale titolo un forfait supplementare fino a 2.000 € netti.
- La presente disposizione si applica in particolare ai progetti con un organico di almeno tre persone per almeno quattro giorni lavorativi consecutivi, nei quali lo slittamento genera notevoli costi di pianificazione e programmazione.
§ 7 Obblighi di cooperazione del committente
Il committente deve creare tutti i presupposti che consentano la regolare esecuzione del montaggio. Rientrano in particolare tra questi:
- accesso tempestivo al cantiere,
- messa a disposizione dell’infrastruttura necessaria (ad es. energia elettrica, acqua, aree di stoccaggio),
- disponibilità delle autorizzazioni delle autorità competenti, dei permessi di sicurezza ecc.
I ritardi o i maggiori oneri riconducibili alla mancata cooperazione sono fatturati in base all’onere effettivo secondo le tariffe vigenti.
§ 8 Disposizioni finali
- Modifiche e integrazioni delle presenti condizioni generali richiedono la forma scritta.
- Qualora singole disposizioni delle presenti condizioni generali siano o diventino in tutto o in parte inefficaci, ciò non pregiudica l’efficacia delle restanti disposizioni.
- Il foro competente è quello della sede dell’appaltatore, qualora il committente sia un commerciante.
Versione: 01/08/2026 · SBS Refractory Service GmbH, Hermann-Oberth-Str. 31, 85640 Putzbrunn